STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MINATORI MOTTESI DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE: 

     Il giorno 15 del mese di aprile 2014, presso la sala consiliare del comune di Motta San giovanni (RC), alle ore 19, in seconda convocazione, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla proposta del Comitato Direttivo di modifica di alcuni articoli dello Statuto dell'Associazione del 4 ottobre 2004, redatto dal Notaio A. Silipigni di Reggio Calabria, rep. nr. 563 - registrato il 14 ottobre 2004 al nr. 100784S1.

     Sono presenti i sottoelencati ventisette soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto perchè risultanti iscritti all'Associazione entro l'anno 2011: CALABRO' Margherita, CALABRO' Santo, CARIDI Innocenzo, CALABRO' Giovanni (delega a CALABRO' Margherita), GENOESE Francesco, LAVRENDI Giuseppe, MALLAMACI Antonino, MINNITI Fortunato, PEDA' Antonino, SGRO' Maria, SPANO' Filippo, CALABRO' Francesco, LAGANA' Paolo (delega a CALABRO' Santo), COTTONE Maria, LEGATO Giovanni, SPANO' Paola, SGRO' Antonino, VERDUCI Antonina, MALLAMACI Nicola, CALABRO' Domenico, CALABRO' Emidio, CALLEA Maria, CENERERI Francesco, SQUILLACI Antonia, TRIOLO Caterina, MINNITI Lorenzo e GULLI' Giuseppina.

     Sono assenti quattordici soci con diritto di voto.

    Considerato che i soci aventi diritto di voto sono quarantuno, come risulta dal libro dei soci, che sono presenti ventisette soci ed assenti quattordici, che per la validità dell'assemblea, per come stabilito dal vigente articolo sedici dello statuto, occorre la maggioranza assoluta, viene stabilito che l'assemblea è valida. Il socio Sgrò Antonino, su incarico del Comitato Direttivo, relaziona sulla proposta di modifica. Dopo una approfondita discussione, l'assemblea dei soci approva con votazione articolo per articolo e nella sua sottoindicata stesura finale, all'UNANIMITA' DEI SOCI, la proposta di modifica dello statuto presentata dal Comitato Direttivo ed integrata dalle indicazioni venute dall'assemblea stessa. Viene dato incarico al socio Sgrò Antonino di svolgere tutte le necessarie attività per la registrazione delle modifiche allo Statuto.

 

Il nuovo Statuto Sociale, dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci, risulta così composto:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MINATORI DEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

"Commemorare per Ricordare"

 

    logo1

 

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni "Commemorare per ricordare" con codice fiscale nr. 92044780804.

Ha il seguente logo: Testa di minatore scavato senza colore con elmetto in sfondo circolare rosso con scritta su sfondo verde ASSOCIAZIONE MINATORI MOTTESI.

 

Art. 2 - Sede, finalità, durata

L'associazione ha sede in Piazza della Municipalità, snc - 89065 Motta San Giovanni

Eventuali trasferimenti della sede nell'ambito del capoluogo comunale non comportano modificazioni dello statuto, la relativa deliberazione è di competenza del Comitato Direttivo, che provvederà a tutte le necessarie comunicazioni. La suddetta delibera sarà portata per la relativa ratifica alla prima assemblea utile dei soci.

L'associazione ha i seguenti scopi:
- custodire, tutelare e promuovere, in qualunque modo venga ritenuto utile, il patrimonio valoriale dei minatori Comune di Motta San Giovanni che ha costituito il fondamento della loro azione sia sul lavoro che nella vita sociale e familiare. Esso si è manifestato in concreti stili di vita improntati a   valori di solidarietà umana, di condivisione, di altruismo, di abnegazione, di legalità, di giustizia, di amore per la propria famiglia e di amore per il  proprio paese;

- promuovere manifestazioni locali, commemorazioni, visite guidate, gite, con particolare riguardo ed interesse per l'attività svolta dai minatori  originari del Comune di Motta San Giovanni e per i loro familiari;

- collaborare alla funzionalità delle amministrazioni pubbliche;

- collaborare alla qualità del servizio scolastico.

L'associazione ha durata indeterminata e non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, promozione e formazione e potrà essere eventualmente costituita in onlus su deliberazione del Comitato Direttivo. La suddetta delibera sarà portata per la relativa ratifica alla prima assemblea utile dei soci. L'associazione è rigorosamente apartitica, svolge attività volontarie e sia le prestazioni fornite dagli aderenti sia le cariche associative sono gratuite.

 

Art. 3 - soci.

Sono soci dell'associazione i fondatori e qualunque cittadino italiano, purchè maggiorenne, che dichiari nella domanda di adesione, da produrre  per iscritto al comitato direttivo, di condividere ed accettare il patrimonio valoriale dei minatori mottesi indicato al precedente articolo 2.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara, altresì, di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- indegnità deliberata dal comitato direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

 

Art. 4 - diritti ed obblighi dei soci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, direttamente o per delega da conferire ad altro socio con diritto di voto. Ciascun socio non può detenere più di due deleghe. Il socio ha il dovere di svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci iscritti successivamente alla costituzione dell'associazione non hanno diritto al voto per l'anno in corso al momento della loro iscrizione.

I soci iscrittisi dopo la data del 31 marzo, ai fini della candidatura e del voto, è come se si fossero iscritti dal primo gennaio dell'anno successivo. 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

  

Art. 5 - organi.
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il collegio dei revisori;
- il presidente onorario.


Art. 6 - assemblea dei soci
L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma o fax), oppure, quando le condizioni lo consentono ed il socio, preventivamente, ne abbia rilasciata accettazione scritta, anche con l'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione via internet o telefonia mobile, ecc. (e.mail, sms, ecc.).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2 (due) alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 (sedici) e 17 (diciassette).

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato direttivo;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- eleggere i due componenti del collegio arbitrale quando ve ne sia la necessità;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16 (sedici);

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione e della destinazione dei beni.

 

Art. 7 - comitato direttivo.
Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da 7 (sette) membri elettivi. Qualora l'assemblea deliberi di nominare un Presidente Onorario, anche quest'ultimo farà parte del Comitato Direttivo, insieme con i sette componenti elettivi.

Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con le stesse modalità previste dall'art. 6 (sei) comma 2 (due) per la convocazione dell'assemblea dei soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3 (tre) alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo per l'elezione del presidente prevista al successivo articolo 8 (otto).

I membri del comitato direttivo hanno l'obbligo di partecipare all'attività dell'organismo stesso e possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea, su proposta del Presidente, qualora non partecipano per almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Il comitato ha i seguenti compiti:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- nominare, fra i suoi membri, un vice presidente che sostituirà il presidente in caso di suo impedimento temporaneo;

- nominare fra i suoi membri, il segretario ed il vice segretario che sostituirà il segretario in caso di suo impedimento temporaneo;

- redigere il regolamento interno che servirà a regolamentare la vita dell'associazione in tutto ciò che è previsto dallo statuto e dalle leggi;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e  coordinandone le attività e autorizzando le relative spese;

- deliberare sulle domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- determinare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa per l'anno successivo, dandone comunicazione ai soci.

 

Art. 8 - Presidente
Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dai propri componenti e per la prima volta dall'assemblea.
Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 (dodici) e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 (sei) comma 3 (tre), e 7 (sette), comma 4 (quattro).
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 - Segretario.
Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- è capo del personale.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti.
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci.
Esso elegge nel suo seno il presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti, per il Collegio Sindacale, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11 - il Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario è eletto dall'assemblea, qualora la medesima lo ritenga opportuno.
La durata della carica è a tempo indeterminata, fino a dimissioni o revoca per giusta causa.
Il Presidente Onorario ha il compito di curare le pubbliche relazioni dell'Associazione secondo le indicazioni fornite dal comitato direttivo.

Art. 12 - durata delle cariche
Tutte le cariche sociali, esclusa quella di Presidente Onorario che è a tempo indeterminato, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 13 - risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative dei soci;
- contributo dei privati;
- contributo dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili

- è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a   meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus (qualora l'associazione sia stata costituita in onlus) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al presente Statuto e di   quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 14 - quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato Direttivo, che provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a determinare l'importo per l'anno successivo ed a darne comunicazione ai soci.
Ciascun socio è obbligato al pagamento di tale quota anche per l'anno in corso al momento della cessazione del rapporto sociale, escluso soltanto il caso in cui tale cessazione avvenga entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.
Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Il socio che si iscrive dopo il 31 marzo deve comunque pagare l'intera quota sociale dell'anno in corso.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.


Art. 16 - modifiche allo statuto e norma di rinvio

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 8 (otto) soci. Le deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e se l'associazione è stata costituita in onlus anche dalle vigenti disposizioni normative per le associazioni aventi lo status giuridico di Onlus ed alle norme del codice civile.

 

Art. 17 - scioglimento dell'associazione e destinazione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione adottata con delibera della maggioranza assoluta dei soci, l'assemblea dei soci deciderà contestualmente la destinazione dei beni sociali, in conformità con gli obiettivi perseguiti dall'associazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte eventualmente dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

 

Firmato:

            Il Presidente dell'Associazione                                                                             Il Segretario dell'Associazione  dei Minatori del Comune di Motta San Giovanni                                                 dei Minatori dei Minatori del Comune di Motta S.G.

               (GENOESE Francesco)                                                                                           (CALABRO' Margherita)

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